1. È istituita, presso la Direzione generale, una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo disciplinata dalla presente legge nonché la relativa documentazione.
2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dal regolamento di cui al comma 3.